Soggetti rilevanti
Per “soggetto rilevante” si intende un soggetto
appartenente a una delle seguenti categorie:
i) componenti degli
organi
aziendali, soci che in funzione dell’entità della
partecipazione detenuta possono trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi, dirigenti della
Investire SGR;
ii) dipendenti della Investire SGR, nonché ogni altra
persona fisica i cui servizi siano a disposizione e
sotto il controllo della Investire SGR e che partecipino
alla prestazione di servizi di investimento e
all’esercizio di attività di investimento da parte della
SGR medesima;
iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla
prestazione di servizi alla Investire SGR sulla base di
un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la
prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di
attività di investimento da parte della SGR medesima.
Parti correlate
a)
I soggetti che controllano la
Investire SGR, sono controllati dalla Investire SGR o
sono sottoposti a comune controllo con la Investire SGR,
i soggetti collegati alla stessa e che esercitano un
influenza notevole sulla stessa (*).
b) Gli aderenti, anche in via indiretta, a patti
parasociali di cui all’art. 122, comma 1, del D. Lgs. n.
58/98, aventi per oggetto l’esercizio del diritto di
voto, se a tali patti è conferita una partecipazione
complessiva di controllo.
c)
Gli Amministratori ed i Sindaci della Banca Capogruppo,
nonché i dirigenti con responsabilità strategiche della
Banca Capogruppo e delle società da essa direttamente
e/o indirettamente controllate.
d) Gli stretti familiari delle persone fisiche
ricomprese nelle lettere a), b) e c), nonché gli stretti
familiari di coloro ai quali sono attribuiti poteri e
responsabilità in ordine all’esercizio delle funzioni di
amministrazione, direzione e controllo della SGR (**).
e) I soggetti controllati dalle persone fisiche
ricomprese nelle lettere b), c) e d), o sui quali le
persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b) c) e d)
esercitano un’influenza notevole.
f) I soggetti che hanno in comune con la SGR la
maggioranza degli amministratori.
g) Le Società finanziate da società del gruppo di
appartenenza della SGR.
h) Gli altri OICR gestiti dalla SGR, nonché gli altri
OICR o veicoli di investimento collettivo del risparmio,
italiani o esteri, gestiti da altre società del gruppo
della SGR.
(*) Per la definizione di controllo, si rinvia all’art.
93 del D. Lgs. n. 58/98, che stabilisce che sono
considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate
nell’art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice
civile (ai sensi del quale sono considerate società
controllate le società in cui un’altra dispone della
maggioranza di voti esercitabile nell’assemblea
ordinaria o di voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria), anche:
(i) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha
il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola
statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando
la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
(ii) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in
base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti
sufficienti a esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria.
Per la definizione di collegamento si rinvia all’art.
2359, comma 3 del codice civile, che stabilisce che sono
considerate collegate le società sulle quali un’altra
esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume
quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato
almeno un quinto dei voti.
(**) Per stretti familiari si intendono quelli
potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica
correlata alla SGR, o esserne influenzati, nei loro
rapporti con la SGR, tra cui i conviventi; in ogni caso
si considerano stretti familiari il coniuge non
legalmente separato, i parenti e gli affini entro il
secondo grado.