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I fondi immobiliari chiusi: caratteristiche

▪ In un fondo chiuso l’ammontare totale del capitale da sottoscrivere ed il numero delle quote sono stabili al momento della costituzione ed il diritto al rimborso viene riconosciuto solamente a scadenze predeterminate.

▪ I fondi si distinguono in fondi ordinari ed in fondi istituiti con apporto di beni immobili. Questi ultimi attualmente, possono essere istituiti solamente se il 51% dell’apporto derivi da enti pubblici.

▪ I fondi possono essere a capitalizzazione, a distribuzione dei proventi della gestione, oppure misti.

▪ L’offerta al pubblico delle quote è accompagnata dal Prospetto Informativo depositato in precedenza presso la CONSOB.

▪ Periodo di sottoscrizione: 18 mesi dalla pubblicazione del Prospetto Informativo e, ove non sia richiesta la pubblicazione del Prospetto, dalla data in cui la S.G.R. ha la notizia dell’approvazione del Regolamento da parte della Banca d’Italia.

▪ Quotazione del Fondo: obbligatoria con quote inferiori a 25.000 Euro, deve essere effettuata entro 24 mesi dalla chiusura.

▪ Net Asset Value (NAV) del Fondo: valutato ogni sei mesi da esperti indipendenti.

▪ Tempi per la costituzione di un Fondo immobiliare:

- redazione del testo del regolamento: circa 30 giorni;

- approvazione del regolamento da parte della Banca d’Italia: 90 giorni; contestualmente si predispone il Prospetto Informativo per la CONSOB che si intende approvato decorsi 40 giorni dalla presentazione.

▪ Recenti importanti modifiche apportate ai fondi immobiliari:

- il patrimonio del fondo potrà essere raccolto mediante più emissioni di quote, successive alla prima, di uguale valore unitario;

- ove il Regolamento del Fondo preveda nuove emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza e in coincidenza con le nuove emissioni;

- alla stessa data delle nuove emissioni è prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo;
- la sottoscrizione di quote può avvenire, ove il Regolamento del Fondo lo preveda e nel rispetto delle cautele previste dalla normativa vigente, mediante conferimento di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

- sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare, la SGR opera una trattenuta del 12,50% (secondo il D.L. 269/03 convertito con modificazione in L. 326/03); la ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti, come anche sulla differenza tra il valore di riscatto (o di liquidazione) delle quote ed il costo di sottoscrizione (o di acquisto).

- leva finanziaria: 60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20% degli altri beni.

 


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