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I
fondi immobiliari chiusi: caratteristiche
▪ In un fondo
chiuso l’ammontare totale del capitale da sottoscrivere ed
il numero delle quote sono stabili al momento della
costituzione ed il diritto al rimborso viene riconosciuto
solamente a scadenze predeterminate.
▪ I fondi si distinguono in fondi ordinari ed in fondi
istituiti con apporto di beni immobili. Questi ultimi
attualmente, possono essere istituiti solamente se il 51%
dell’apporto derivi da enti pubblici.
▪ I fondi possono essere a capitalizzazione, a distribuzione
dei proventi della gestione, oppure misti.
▪ L’offerta al pubblico delle quote è accompagnata dal
Prospetto Informativo depositato in precedenza presso la
CONSOB.
▪ Periodo di sottoscrizione: 18 mesi dalla pubblicazione del
Prospetto Informativo e, ove non sia richiesta la
pubblicazione del Prospetto, dalla data in cui la S.G.R. ha
la notizia dell’approvazione del Regolamento da parte della
Banca d’Italia.
▪ Quotazione del Fondo: obbligatoria con quote inferiori a
25.000 Euro, deve essere effettuata entro 24 mesi dalla
chiusura.
▪ Net Asset Value (NAV) del Fondo: valutato ogni sei mesi da
esperti indipendenti.
▪ Tempi per la costituzione di un Fondo immobiliare:
- redazione del testo del regolamento: circa 30 giorni;
- approvazione del regolamento da parte della Banca
d’Italia: 90 giorni; contestualmente si predispone il
Prospetto Informativo per la CONSOB che si intende approvato
decorsi 40 giorni dalla presentazione.
▪ Recenti importanti modifiche apportate ai fondi
immobiliari:
- il patrimonio del fondo potrà essere raccolto mediante più
emissioni di quote, successive alla prima, di uguale valore
unitario;
- ove il Regolamento del Fondo preveda nuove emissioni
successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con
la medesima frequenza e in coincidenza con le nuove
emissioni;
- alla stessa data delle nuove emissioni è prevista la
determinazione periodica del valore delle quote del fondo;
- la sottoscrizione di quote può avvenire, ove il
Regolamento del Fondo lo preveda e nel rispetto delle
cautele previste dalla normativa vigente, mediante
conferimento di beni immobili, diritti reali immobiliari e
partecipazioni in società immobiliari;
- sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
di investimento immobiliare, la SGR opera una trattenuta del
12,50% (secondo il D.L. 269/03 convertito con modificazione
in L. 326/03); la ritenuta si applica sull’ammontare dei
proventi distribuiti, come anche sulla differenza tra il
valore di riscatto (o di liquidazione) delle quote ed il
costo di sottoscrizione (o di acquisto).
- leva finanziaria: 60% del valore degli immobili, dei
diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società
immobiliari e del 20% degli altri beni.
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