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Fondo di investimento immobiliare

Si tratta di uno strumento finanziario che consente al risparmiatore di partecipare ai risultati economici di iniziative assunte nel comparto immobiliare, utilizzando non lo schema tipico della partecipazione ad una società di capitali, ma il modello organizzativo del patrimonio gestito da un intermediario professionale

Scopo del Fondo è l'investimento collettivo di capitali in immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

Tramite la selezione degli investimenti che per loro natura e caratteristiche intrinseche si prestano ad aumentare il valore dei capitali raccolti e minimizzarne i rischi, la società che gestisce il Fondo (società di gestione del risparmio, SGR) provvederà a ripartire il risultato netto della gestione a seguito dello smobilizzo degli investimenti stessi che potrà realizzarsi, anche anticipatamente, qualora ciò si manifesti opportuno per l'interesse dei partecipanti.

I Fondi sono rivolti ai risparmiatori attratti dall'investimento nel "mattone", investimento generalmente di lungo periodo, meno esposto alle fluttuazioni dei mercati finanziari. Tale genere di investimento consente l'acquisto diretto di quote di un patrimonio immobiliare, pur avendo a disposizione un piccolo ammontare di denaro. I Fondi immobiliari sono pertanto strumenti che permettono ai risparmiatori di unire i vantaggi della diversificazione finanziaria propri della gestione professionale, a quelli di un investimento di carattere immobiliare che, per sua natura, è oneroso e dunque difficilmente accessibile per il piccolo investitore.

Il termine di durata dei fondi deve essere coerente con la natura degli investimenti. Attualmente la legge non stabilisce alcuna durata minima del fondo, mentre la sua durata massima non può essere superiore a 30 anni, più un eventuale periodo di proroga di tre anni per lo smobilizzo degli investimenti.

Il fondo immobiliare si definisce "chiuso" quando l'ammontare del capitale da sottoscrivere ed il numero delle quote sono stabiliti al momento dell'istituzione del fondo stesso ed il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto solo a scadenze predeterminate. Si definisce invece "ordinario" per differenziarlo dai fondi "ad apporto", che possono essere costituiti attraverso il conferimento di cespiti immobiliari a fronte di emissioni di quote del fondo stesso.


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