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Fondo
di investimento immobiliare
Si tratta di uno
strumento finanziario che consente al risparmiatore di
partecipare ai risultati economici di iniziative assunte nel
comparto immobiliare, utilizzando non lo schema tipico della
partecipazione ad una società di capitali, ma il modello
organizzativo del patrimonio gestito da un intermediario
professionale
Scopo del Fondo è l'investimento collettivo di capitali in
immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in
società immobiliari.
Tramite la selezione degli investimenti che per loro natura
e caratteristiche intrinseche si prestano ad aumentare il
valore dei capitali raccolti e minimizzarne i rischi, la
società che gestisce il Fondo (società di gestione del
risparmio, SGR) provvederà a ripartire il risultato netto
della gestione a seguito dello smobilizzo degli investimenti
stessi che potrà realizzarsi, anche anticipatamente, qualora
ciò si manifesti opportuno per l'interesse dei partecipanti.
I Fondi sono rivolti ai risparmiatori attratti
dall'investimento nel "mattone", investimento generalmente
di lungo periodo, meno esposto alle fluttuazioni dei mercati
finanziari. Tale genere di investimento consente l'acquisto
diretto di quote di un patrimonio immobiliare, pur avendo a
disposizione un piccolo ammontare di denaro. I Fondi
immobiliari sono pertanto strumenti che permettono ai
risparmiatori di unire i vantaggi della diversificazione
finanziaria propri della gestione professionale, a quelli di
un investimento di carattere immobiliare che, per sua
natura, è oneroso e dunque difficilmente accessibile per il
piccolo investitore.
Il termine di durata dei fondi deve essere coerente con la
natura degli investimenti. Attualmente la legge non
stabilisce alcuna durata minima del fondo, mentre la sua
durata massima non può essere superiore a 30 anni, più un
eventuale periodo di proroga di tre anni per lo smobilizzo
degli investimenti.
Il fondo immobiliare si definisce "chiuso" quando
l'ammontare del capitale da sottoscrivere ed il numero delle
quote sono stabiliti al momento dell'istituzione del fondo
stesso ed il diritto al rimborso delle quote viene
riconosciuto solo a scadenze predeterminate. Si definisce
invece "ordinario" per differenziarlo dai fondi "ad
apporto", che possono essere costituiti attraverso il
conferimento di cespiti immobiliari a fronte di emissioni di
quote del fondo stesso. |